Parte seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo I
Giudizio abbreviato
Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviato
1. L' imputato [ 60 ] può chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il
processo sia definito nell' udienza preliminare [ 416 s. ].
2. La richiesta e il consenso nell' udienza sono formulati oralmente; negli altri casi
sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell' imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale
[ 122 ] e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall' articolo 583 comma
3<1>.
Art. 439 - Richiesta di giudizio abbreviato
1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all' atto di consenso del pubblico
ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l' udienza [ 418 ].
2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell' udienza
preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e
422<1>.
Art. 440 - Provvedimenti del giudice
1. Sulla richiesta il giudice [ 328 ] provvede con ordinanza, con la quale dispone il
giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli
atti.
2. L' ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre
giorni prima della data dell' udienza. Nel caso previsto dall' articolo 439 comma 2, il
giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell' ordinanza.
3. In caso di rigetto, la richiesa può essere riproposta fino al termine previsto dall'
articolo 439 comma 2<1>.
Art. 441 - Svolgimento del giudizio abbreviato
1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste
per l' udienza preliminare, fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e 423.
2. La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell' ordinanza che
dispone il giudizio abbreviato [ 440 c. 2 ] equivale ad accettazione del rito abbreviato [
652 c. 2 ].
3. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica la disposizione
dell' articolo 75 comma 3.
Art. 442 - Decisione
1. Terminata la discussione [ 421 ], il giudice provvede a norma degli articoli 529 e
seguenti.
2. In caso di condanna [ 533 ], la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le
circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell' ergastolo è sostituita quella della
reclusione di anni trenta<1>.
3. La sentenza è notificata all' imputato che non sia comparso [ 134 disp. att. ].
4. Si applica la disposizione dell' articolo 426 comma 2<2>.
Art. 443 - Limiti dell' appello
1. L' imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro:
a) le sentenze di proscioglimento, quando l' appello [ 596 c. 3 ] tende a ottenere una
diversa formula;
b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive<1>.
2. L' imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che
comunque non deve essere eseguita [ 163, 174 c.p. ] ovvero alla sola pena
pecuniaria<2>.
3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo
che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato [ 521 c. 1 ].
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall' articolo 599.
Parte seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo II
Applicazione della pena su richiesta delle parti
Art. 444 - Applicazione della pena su richiesta
1. L' imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l' applicazione, nella
specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva<1> o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto
conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o
di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell' articolo 129, il giudice,
sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'
applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette,
dispone con sentenza l' applicazione della pena indicata<2>, enunciando nel
dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'
articolo 75 comma 3<3>.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l' efficacia alla concessione
della sospensione condizionale della pena [ 163 c.p. ]. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta [
563 ]<4>.
Art. 445 - Effetti dell' applicazione della pena su richiesta
1. La sentenza prevista dall' articolo 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento
delle spese del procedimento [ 535 ] né l' applicazione di pene accessorie [ 19, 20 c.p.
] e di misure di sicurezza, [ 215 c.p. ] fatta eccezione della confisca nei casi previsti
dall' articolo 240 comma 2, del codice penale. Anche quando è pronunciata dopo la
chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o
amministrativi [ 651 ]. Salve diverse disposizioni di legge [689, n. 5 ], la sentenza è
equiparata a una pronuncia di condanna.
2. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un
delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l' imputato
non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [ 136, 137 disp.
att. ]. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena
pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l' applicazione non è comunque di ostacolo alla
concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
Art. 446 - Richiesta di applicazione della pena e consenso
1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall' articolo 444 comma 1 fino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado [ 492 c. 1 ].
2. La richiesta e il consenso nell' udienza sono formulati oralmente; negli altri casi
sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell' imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale
[ 122 ] e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall' articolo 583 comma
3.
4. Il consenso sulla richiesta può essere dato fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, anche se in precedenza era stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del
consenso, dispone la comparizione dell' imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni [ 448 c. 1 ;248
c. 1 disp. trans. ].
Art. 447 - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari [ 326 s., 563 c. 2 ], il giudice, se è presentata
una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell' altra parte, fissa,
con decreto in calce alla richiesta, l' udienza per la decisione, assegnando, se
necessario, un termine al richiedente per la notificazione all' altra parte. Almeno tre
giorni prima dell' udienza [ 172 c. 5 ] il fascicolo del pubblico ministero [ 373 c 5 ] è
depositato nella cancelleria del giudice.
2. Nell' udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.
3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine
all' altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il
decreto siano notificati a cura del richiedente [ 148 s. ]. Prima della scadenza del
termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si
procede a norma del comma 1.
Art. 448 - Provvedimenti del giudice
1. Nell' udienza prevista dall' articolo 447, nell' udienza preliminare 416 s. ] o nel
giudizio, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza.
Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado [
524 ] o nel giudizio di impugnazione [ 601 s. ], quando ritiene ingiustificato il dissenso
del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall' imputato [ 135 disp. att. ].
2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello [ 594 ]; negli altri
casi la sentenza è inappellabile.
3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'
azione civile a norma dell' articolo 578.
Parte seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo III
Giudizio direttissimo
Art. 449 - Casi e modi del giudizio direttissimo
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato [ 380 s. ], il pubblico
ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l' imputato in
stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale
giudizio, entro quarantotto ore dall' arresto [ 138 disp. att.; 233 disp. coord. ]. Si
applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell' articolo 391, in quanto
compatibili.
2. Se l' arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico
ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l' imputato e il
pubblico ministero vi consentono.
3. Se l' arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo quando l'
arresto in flagranza è già stato convalidato. In tal caso l' imputato è presentato all'
udienza non oltre il quindicesimo giorno dall' arresto.
5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti
della persona che nel corso dell' interrogatorio [ 294, 302, 364, 374 c. 2, 388, 391 c. 3
] ha reso confessione. L' imputato libero è citato a comparire [ 450 ] a una udienza non
successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato [
335 ]. L' imputato in stato di custodia cautelare [ 284 ss. ] per il fatto per cui si
procede è presentato all' udienza entro il medesimo termine.
6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con
altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si
procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che
ciò pregiudichi gravemente le indagini [ 18, 19 ]. Se la riunione [ 17 ] risulta
indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario<1>.
Art. 450 - Instaurazione del giudizio direttissimo
1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre
direttamente all' udienza l' imputato arrestato in flagranza 380 s. ] o in stato di
custodia cautelare [ 284-286 ;138 disp. att. ].
2. Se l' imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all' udienza per il
giudizio direttissimo<1>. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre
giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall' articolo 429 comma 1, lettere a), b),
c), f), con l' indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la
sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell' articolo 429 comma 2.
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall' articolo 431, formato dal pubblico
ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio [ 65 c. 3
disp. att. ].
5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l' avviso della
data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del
pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.
Art. 451 - Svolgimento del giudizio direttissimo
1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e
seguenti<1>.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale
giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l' imputato e la parte civile possono presentare nel
dibattimento testimoni senza citazione [ 468 ].
4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall' articolo 450 comma 2, contesta l'
imputazione [ 493 ] all' imputato presente.
5. Il presidente avvisa l' imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato
ovvero l' applicazione della pena a norma dell' articolo 444.
6. L' imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la
difesa non superiore a dieci giorni. Quando l' imputato si avvale di tale facoltà, il
dibattimento è sospeso [ 477 c 2 ] fino all' udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine.
Art. 452 - Trasformazione del rito
1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall' articolo
449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Se l' imputato chiede il giudizio abbreviato [ 438 ] e il pubblico ministero vi
consente, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con
ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l' udienza
preliminare [ 416 s. ], in quanto applicabili. Quando il giudice non ritiene di poter
decidere allo stato degli atti, indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad
assumere gli elementi necessari ai fini della decisione, nelle forme previste dall'
articolo 422. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e
443<1>.
Parte seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo IV
Giudizio immediato
Art. 453 - Casi e modi di giudizio immediato
1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il giudizio
immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata [ 65, 294, 364, 374,
388 391 c. 3 ] sui fatti dai quali emerge l' evidenza della prova ovvero, a seguito di
invito a presentarsi emesso con l' osservanza delle forme indicate nell' articolo 375
comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato
addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile<1>.
2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso [ 12 ] con
altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si
procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che
ciò pregiudichi gravemente le indagini [ 18, 19 ]. Se la riunione [ 17 ] risulta
indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.
3. L' imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell' articolo 419 comma 5 [
458 c. 3 ].
Art. 454 - Presentazione della richiesta del pubblico ministero
1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto
dall' articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato
alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato [ 330 s. ],
la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti
al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato [ 253 c. 2 ] e le cose
pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi
altrove [ 259 ;139 disp. att. ].
Art. 455 - Decisione sulla richiesta di giudizio immediato
1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio
immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico
ministero.
Art. 456 - Decreto di giudizio immediato
1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'
articolo 429 commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l' avviso che l' imputato può chiedere il giudizio
abbreviato ovvero l' applicazione della pena a norma dell' articolo 444.
3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all' imputato e alla
persona offesa almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio [ 172 c. 5,
174 ]<1>.
4. All' imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta
del pubblico ministero.
5. Al difensore dell' imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio
entro il termine previsto dal comma 3 [ 65 c. 3 disp. att. ].
Art. 457 - Trasmissione degli atti
1. Decorsi i termini previsti dall' articolo 458 comma 1, il decreto che dispone il
giudizio immediato [ 456 ] è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell' articolo
431, al giudice competente per il giudizio.
2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico
ministero. Si applica la disposizione dell' articolo 433 comma 2.
Art. 458 - Richiesta di giudizio abbreviato
1. L' imputato, a pena di decadenza [ 173 ], può chiedere il giudizio abbreviato [ 438 ]
depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la
prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro sette giorni dalla
notificazione del decreto di giudizio immediato [456 c. 3 ]. Il pubblico ministero ha il
termine di cinque giorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il proprio
consenso<1>.
2. Se la richiesta è ammissibile e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso,
il giudice fissa con decreto l' udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al
pubblico ministero, all' imputato, al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 441, 442 e 443 [ 139 disp. att.
]<1>.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è
stato richiesto dall' imputato a norma dell' articolo 419 comma 5 [ 453 c. 3 ].
Parte seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo V
Procedimento per decreto
Art. 459 - Casi di procedimento per decreto
1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico ministero<1>,
quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in
sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari
[328 ], entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è
attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato [ 335 ] e previa trasmissione
del fascicolo [ 416 c. 2 ], richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna
[ 554 c. 3, 565 ], indicando la misura della pena e l' eventuale pena accessoria [ 19, 20
c.p. ]<2>.
2. Il pubblico ministero può chiedere l' applicazione di una pena diminuita sino alla
metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di
proscioglimento a norma dell' articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare
una misura di sicurezza personale [ 215 c.p. ]<3>.
Art. 460 - Requisiti del decreto di condanna
1. Il decreto di condanna contiene:
a) le generalità dell' imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria;
b) l' enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata,
comprese le ragioni dell' eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale
[ 459 c. 2 ];<1>
d) il dispositivo;<2>
e) l' avviso che l' imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
possono proporre opposizione [ 461 ] entro quindici giorni dalla notificazione del decreto
[ 462 ] e che l' imputato può chiedere mediante l' opposizione il giudizio immediato
ovvero il giudizio abbreviato o l' applicazione della pena a norma dell' articolo 444 [
141 c. 3 disp. att. ];
f) l' avvertimento all' imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l' avviso che l' imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
hanno la facoltà di nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell' ausiliario che lo assiste.
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal
pubblico ministero indicando l' entità della eventuale diminuzione della pena stessa al
di sotto del minimo edittale<3>; pone a carico del condannato le spese del
procedimento [ 535 ]; ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate; concede
la sospensione condizionale [ 163 c.p. ] della pena e la non menzione della condanna nel
certificato penale spedito a richiesta privata [ 175 c.p. ]. Nei casi previsti dagli
articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto
al condannato e, se del caso, alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell' imputato, il
giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.
5. Il decreto penale di condanna anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato
nel giudizio civile o amministrativo [ 651, 654 ,23reg. esec. ].
Art. 461 - Opposizione
1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l' imputato e la
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore
eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella
cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella
cancelleria della pretura del luogo in cui si trova l' opponente [ 140 disp. att. ].
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi
del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia
già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l' opponente può nominare un difensore
di fiducia.
3. Con l' atto di opposizione l' imputato può chiedere al giudice che ha emesso il
decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l' applicazione
della pena a norma dell' articolo 444.
4. L' opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è
proposta fuori termine [ 462, 648 ] o da persona non legittimata.
5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che
ha emesso il decreto di condanna ne ordina l' esecuzione [463, 650 ].
6. Contro l' ordinanza di inammissibilità l' opponente può proporre ricorso per
cassazione [ 606, 648 ].
Art. 462 - Restituzione nel termine per proporre opposizione
1. L' imputato [ 60 ] e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 89 ] sono
restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell' articolo 175.
Art. 463 - Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati
1. L' esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate
dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto
opposizione fino a quando il giudizio conseguente all' opposizione proposta da altri
coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile [ 648 ].
2. Se l' opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette
parti che non ha proposto opposizione.
Art. 464 - Giudizio conseguente all' opposizione
1. Se l' opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma
dell' articolo 456 commi 1, 3 e 5; se l' opponente ha chiesto il giudizio abbreviato o l'
applicazione della pena a norma dell' articolo 444, il giudice fissa con decreto un
termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la
richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero [ 153 ] a cura dell'
opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito
ovvero l' imputato non abbia formulato nell' atto di opposizione alcuna richiesta, il
giudice emette decreto di giudizio immediato<1>.
2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione [ 162, 162bis c.p. ] contestuale all'
opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del
comma 1.
3. Nel giudizio conseguente all' opposizione il giudice revoca il decreto penale di
condanna.
4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella
fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi [ 460 c. 2, 597 ].
5. Con la sentenza che proscioglie l' imputato perché il fatto non sussiste, non è
previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di
giustificazione [ 50 s. c.p. ], il giudice revoca il decreto di condanna anche nei
confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione [ 463, 587
].